L'associazione - Gruppo di Volontariato Vincenziano - Varallo Pombia

Volontari San Vincenzo
Gruppo di Volontariato Vincenziano
Parrocchia di Varallo Pombia O.D.V.

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I Gruppi di Volontariato
 
VINCENZIANO  -A.I.C. Italia  
 
sono un’Associazione di  laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere  la  solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.
 
L’Associazione, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro. Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo de’ Paoli e opera in comunione con i pastori della Chiesa.


Statuto
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
PARROCCHIA DI VARALLO POMBIA ODV
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA DI VARALLO POMBIA ODV”.
2. L’Associazione fa parte dei Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia ed il presente statuto condivide e si ispira allo Statuto Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia ed è stato sottoposto, dopo attenta valutazione e verifica da parte del Consiglio Regionale, ad approvazione del Consiglio Nazionale Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia.
3. In conformità all’Art. 2 dello Statuto Nazionale, l’Associazione si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo de’ Paoli; opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l’Assistente Generale dell’Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici.
4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Varallo Pombia in Via Parrocchia n.  9.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11.
Art. 2
Scopi, finalità e attività
1. Il Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia di Varallo Pombia OdV è un’Associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo, L’Associazione è apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si prefigge lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Con riferimento agli art. 3 e 4 dello Statuto Nazionale Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia, l’Associazione ha per scopo:
- la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;
- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
- l’incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.
L’Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del    Codice del Terzo Settore, ed in particolare:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
e) collaborazione a progetti di assistenza promossi da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nel rispetto della natura del volontariato;
f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
j) promozione della cultura della legalità, della pace e della nonviolenza;
k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,n. 244;
l) promozione o adesione ad iniziative centrate sulle problematiche educative, sui bisogni delle famiglie e sulle risorse reperibili nel territorio;  
m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
- Organizzazione dei servizi gratuiti di ascolto, accoglienza, sostegno psicologico, consulenza per i soggetti che ne manifestino l’esigenza;
- Assistenza alimentare attraverso la raccolta e la distribuzione di alimenti;
- Aiuto economico agli indigenti contribuendo al pagamento delle utenze e fornendo prodotti utili alla conduzione della casa;
- Raccolta e distribuzione di abbigliamento personale;
- Accoglienza e ospitalità di soggetti fragili presso strutture o alloggi appositamente dedicati;
- Partecipazione e rappresentanza presso altre ODV, fondazioni e società al fine esclusivo di tutelare, finanziare ed implementare interessi e obiettivi vincenziani di carità;
- Progettazione e partecipazione anche in partnership a campagne, bandi e iniziative per la ricerca di fondi pubblici o privati;
- Cessione occasionale di merci interamente decommercializzate e defiscalizzate al solo fine di perseguire l’attività vincenziana di solidarietà sociale;
- Accompagnamento di anziani, ammalati, disabili o comunque aventi bisogno alla effettuazione di visite mediche e/o test clinici, seguendoli anche nell’espletamento delle pratiche necessarie.
- Collaborazione con i Servizi Sociali del territorio;
- Interventi in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per adulti a cui sono concesse misure alternative alla pena detentiva.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 3
Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo svolgimento delle proprie attività da:
a. Quote associative e contributi degli aderenti;
b. Contributi pubblici e privati;
c. Donazioni e lasciti testamentari;
d. Rendite patrimoniali;
e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii.);
f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
g. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno cinque giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art 4
Soci
1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione
1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato o - in caso di minorenni - da chi ne esercita la potestà genitoriale, con la quale lo stesso si impegna a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La delibera di ammissione o di rigetto viene adottata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. Ogni Associato contribuisce con la quota annuale prevista dagli organi competenti, come stabilito dallo Statuto Nazionale, alle spese che si dovranno sostenere ai diversi livelli organizzativi: cittadino, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
6. La qualità di Socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
7. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta per designazione o delega, sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6
Diritti e Doveri dei soci
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita e alle attività dell’Associazione. In modo particolare:
a)      I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
b)     I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento annuale della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 7
Organi dell’Associazione e organizzazione interna
1. Sono organi dell’Associazione:
 L’Assemblea dei soci;
 Il Consiglio Direttivo
 Il Presidente
 Organo di controllo (per i casi previsti dall’art. 30 CTS)
 Organo di revisione (per i casi previsti dall’art. 31 CTS)
L’Associazione è formata da soci che volontariamente operano per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 di cui sopra.
L’Associazione gestisce i differenti progetti affidandoli a gruppi di volontari ed operatori che rispondono del loro operato agli organi dell’Associazione stessa.
Art. 8
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni Socio può ricevere una sola delega.
4. Il Consiglio Direttivo può prevedere l’intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9
Assemblea ordinaria dei Soci
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro  il 30 aprile.
4. L’Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e l’eventuale bilancio sociale a sensi dell’art. 14 del D. Lgs 117/2017;
b. discute ed approva i programmi di attività, l’avvio di nuovi progetti e ogni forma di partecipazione in cui viene coinvolta l’Associazione.
c. elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, un numero di vicepresidenti da uno a quattro, il Segretario e il Tesoriere.
d. nomina e revoca, se previsto, l’organo di controllo;
e. nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso.
f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
i. approva eventuali regolamenti e le loro variazioni;
j. delibera sull’eventuale contributo straordinario;
k. delibera sull’esclusione dei Soci;
l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa.
o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste;
p. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera g) del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario.
Art. 10
Assemblea straordinaria dei Soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art.  8 e 9 del presente statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 11
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo
3. Il Tesoriere:
- predispone il rendiconto di cassa e lo schema di bilancio dell’esercizio, il preventivo che il consiglio direttivo presenta all’assemblea entro il mese di aprile;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione;
- cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
4. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro un importo massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
a. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
b. redige e presenta all’Assemblea il bilancio, la relazione di missione e l’eventuale bilancio sociale ai sensi dell’art. 13;
c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
d. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
e. sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli eventuali contributi straordinari;
f. nomina i coordinatori dei progetti;
g. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera g del presente Statuto;
h. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate e devono essere comunicate all’Assemblea;
i. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività e provvede a comunicarle all’Assemblea;
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
9. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
12. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 12
Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione, convoca l’Assemblea dei Soci.
3. Il Presidente rappresenta in seno al Consiglio Cittadino   e nel consiglio regionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano il Gruppo.
4. Provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l’esercizio delle attività di volontariato;
5. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 13
Organo di controllo
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), Almeno uno             dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.2397 Codice Civile.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi
Art. 14
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o si superano le soglie di cui all'art.31, comma 1, del CTS è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017e ss.mm.ii..
2. II Revisore Legale dei Conti, scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Legali dei Conti, è nominato dall'Assemblea dell'Associazione.
3. Il Revisore Legale dei Conti dura incarica quattro anni ed è rieleggibile
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lostesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
5. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio,lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso trai suoi membri effettivi.
Art. 15
Comitati Tecnici
1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea la costituzione di Comitati Tecnici cui partecipano gli Associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 16
Libri sociali
1. E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 il libro dei Soci;
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 il libro delle adunanze di eventuali altri Organi Sociali.
E’ altresì obbligatoria la tenuta del registro dei Volontari.
Art. 17
Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al GVV Regionale o Nazionale o ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Art. 18
Norme finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia, dello Statuto Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia.
Il Consiglio Direttivo
 
Il Direttivo promuove la partecipazione dei Vincenziani alla vita di gruppo ed in sintonia con la Chiesa locale. Collabora con le istituzioni pubbliche e private; cura la formazione dei vincenziani; suscita la creazione di nuovi Volontari; gestisce servizi ed opere specifici; favorisce la nascita di nuove iniziative; collabora con le istituzioni pubbliche e private; partecipa a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre organizzazioni di volontariato o ONLUS. La San Vincenzo può beneficiare di eredità, lasciti e donazioni, poichè regolarmente iscritta ai registri del volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS.
 


Gruppi San Vincenzo.


I vincenziani si riuniscono in gruppi " Per chi ha sentito l'impegno al servizio personale dei poveri, con una sollecitudine di vita comune, e nello stesso tempo il significato preciso del suo stato di laico, inserito nelle cose del mondo, aderire alla  San Vincenzoi e partecipare alla vita delle "Gruppo" è ciò che dà forma a tale vocazione. I Gruppi vivono la loro esperienza attraverso le riunioni e l'attività di servizio concreto in favore dei poveri. La riunione, settimanale o quindicinale, secondo la tradizione, prevede diversi momenti.
 
Il primo momento è dedicato alla spiritualità e alla formazione: si prega e si riflette insieme, utilizzando la sacra Scrittura, i Sussidi proposti e altri testi. Questo momento è anche l'occasione per approfondire la conoscenza delle varie tipologie di povertà e acquisire nuove competenze anche in ambito sociale. La seconda parte della riunione è dedicata principalmente all'analisi e discussione delle situazioni relative alle famiglie e persone in difficoltà soccorse e visitate e delle esigenze di povertà che emergono nel territorio.
 
La riunione di Gruppo e la visita al povero sono vissuti come momenti di medesimo impegno. Senza il rapporto diretto con il povero, il Gruppo non trova significato e la stessa visita al povero se non è motivata nella riunione, si riduce ad un semplice aiuto materiale più o meno consistente. A Varallo Pombia e Pombia, la San Vincenzo comprende 70 aderenti che assistono famiglie e persone.
 


La Struttura Operativa
 

PRESIDENTE
Barbara De Galeazzi
 
VICE PRESIDENTE
Michele Sportelli
 
TESORIERE
Tarcisio Cerutti
 
SEGRETARIA
Elisabetta Ingignoli
 
MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO
Banco Abbigliamento: Ornella Lolla Cucchiani
Banco Alimenti: Laura Villa Parachini
Centro ascolto: Giancarlo Mariani
Comunicazione e immagine: Elisabetta Ingignoli - Mauro Silvestri
Referente con le Amministrazioni Comunali: Barbara De Galeazzi Parachini
Sicurezza: Luigi Freguglia
Un passaggio per tutti: Michele Sportelli
Visite domiciliari: Rosemaria Ingignoli
Su richiesta: i responsabili di Progetto

Assistente Spirituale
Don Fausto Giromini
 

Preghiera dei Vincenziani

Signore, fammi buon amico di tutti.
Fà che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.
Signore aiutami,
percè non passi accanto a nessuno con il volto indifferente,
con il cuore chiuso, con il passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.
Signore, liberami dall'egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.
Amen


“La Carità è la Carezza della Chiesa al suo popolo”.
CONTATTI
Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia di Varallo Pombia O.D.V.
A.I.C. Italia
Via Parrocchia, 9
28040 VARALLO POMBIA (No)
Tel. 334 9049174
C.F.: 94033970032
RUNTS: 44619 del 10/08/2022
CONTATTI
Gruppo di Volontariato Vincenziano Onlus
A.I.C. Italia
Via Parrocchia, 9
28040 VARALLO POMBIA (No)
Tel. 334 9049174
C.F.: 94033970032
Registro Volontariato: 1637/94
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